IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2261  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE
per quanto riguarda l'uso dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave  da  parte   delle   societa'   di   gestione   di   organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e,  in
particolare, il punto 14), dell'allegato A; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Visto il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  recante:
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93-bis dopo il comma 1, lettera f), sono aggiunte
le seguenti: 
      «f-bis) «KIID»: il documento previsto  dall'articolo  78  della
direttiva   2009/65/CE   recante   le    informazioni-chiave    sulle
caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in
modo che essi possano  ragionevolmente  comprendere  la  natura  e  i
rischi  dell'investimento  proposto  e  assumere,   di   conseguenza,
decisioni di investimento informate,  e  redatto  in  conformita'  al
regolamento  (UE)  n.  583/2010  e  alle  relative  disposizioni   di
attuazione dell'Unione europea; 
      f-ter) «KID»: il documento contenente  le  informazioni  chiave
per  i  prodotti   d'investimento   al   dettaglio   e   assicurativi
preassemblati  previsto  dall'articolo  5  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014.»; 
    b) all'articolo 98-ter: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(KID   e
prospetto)»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole  «il  documento   contenente   le
informazioni  chiave  per  gli  investitori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il KID»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il prospetto deve
consentire agli investitori di poter ragionevolmente  comprendere  la
natura e i  rischi  dell'investimento  proposto  e,  di  conseguenza,
effettuare una scelta  consapevole  in  merito  all'investimento.  Il
prospetto ha natura precontrattuale.»; 
      5) al comma 4  le  parole:  «Nessuno  puo'  essere  chiamato  a
rispondere esclusivamente sulla  base  del  documento  contenente  le
informazioni chiave per gli investitori,  ivi  compresa  la  relativa
traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o
non  coerenti  con  le  corrispondenti  parti  del  prospetto.»  sono
soppresse; 
      6) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Nel  caso  di
offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto  possono
essere pubblicati in Italia  una  volta  espletata  la  procedura  di
notifica prevista dall'articolo 42.»; 
    c) dopo l'articolo 98-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 98-ter.  1  (Offerte  rivolte  agli  investitori  non  al
dettaglio). - 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non  sia
rivolta  a  investitori  al  dettaglio,  gli  offerenti  scelgono  se
redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il  KID,  si
applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le  relative  disposizioni
attuative adottate in sede europea. 
    2. L'offerta di cui al comma 1 e' preceduta da una  comunicazione
alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto. 
    3. Il KIID e' redatto in conformita' ai regolamenti  europei  che
disciplinano  la  materia  e  alle  relative  disposizioni  attuative
adottate in sede europea. 
    4.  Il  KIID  deve   consentire   agli   investitori   di   poter
ragionevolmente comprendere la natura e  i  rischi  dell'investimento
proposto e, di conseguenza,  effettuare  una  scelta  consapevole  in
merito  all'investimento.  Il  KIID  ha  natura  precontrattuale.  Le
informazioni chiave per  gli  investitori  contenute  nel  KIID  sono
corrette, chiare, non fuorvianti e  coerenti  con  le  corrispondenti
parti del prospetto. 
    5.  Nessuno  puo'   essere   ritenuto   civilmente   responsabile
esclusivamente  sulla  base  del  KIID,  ivi  compresa  la   relativa
traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante,  impreciso
o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.»; 
    d) all'articolo 98-quater, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il contenuto
della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo  all'offerta
di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini
di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna  e  l'eventuale
aggiornamento del KIID e del prospetto;»; 
      2) alla lettera  a-ter)  le  parole  «documento  contenente  le
informazioni  chiave  per  gli  investitori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «KIID»; 
    e) all'articolo 191-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  193-quinquies,   chiunque   effettua
un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma  1,
e 98-ter.1,  comma  2,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.  La
stessa sanzione si applica in caso di  violazione  dell'articolo  98,
limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA
chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  193-quinquies,  chiunque  viola  gli
articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative
disposizioni generali o particolari emanate  dalla  Consob  ai  sensi
dell'articolo 98-quater, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino  a  cinque  milioni  di  euro.  Le
medesime sanzioni si applicano alla violazione  dell'articolo  101  e
alla violazione  dell'articolo  4  del  regolamento  (UE)  2019/1156,
quando le stesse sono commesse  nell'ambito  di  un'offerta  di  OICR
aperti.»; 
    f) all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera a) e'  sostituita
dalla seguente: «a) delle norme previste dagli  articoli  4-undecies;
6; 12; 21;  33,  comma  4;  35-decies;  67-ter;  68,  commi  1  e  2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi  3  e  4,  e
delle relative disposizioni attuative;»; 
    g) all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a) delle norme previste dagli  articoli  4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33,  comma  4;  35-decies;
67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e  3;  98-ter,  comma  3;
98-ter.1, commi 3 e  4;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e  delle
relative disposizioni attuative;»; 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  15  dicembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva  2009/65/CE  per  quanto   riguarda   l'uso   dei
          documenti contenenti le informazioni chiave da parte  delle
          societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
          in valori mobiliari (OICVM) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
          dicembre 2021, n. L 455. 
              - La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri  atti  normativi  dell'Unione  europea  -  Legge   di
          delegazione europea  2021)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199. 
              - Si riporta l'allegato A della legge 4 agosto 2022, n.
          127 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2021): 
 
                                  «Allegato A 
 
              1) direttiva (UE) 2019/1937 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione; 
              2) direttiva (UE) 2019/2121 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva   (UE)   2017/1132   per   quanto   riguarda   le
          trasformazioni, le fusioni e le scissioni  transfrontaliere
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              3) direttiva (UE) 2019/2161 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le  direttive  98/6/CE,
          2005/29/CE  e  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   per   una   migliore   applicazione    e    una
          modernizzazione  delle  norme  dell'Unione  relative   alla
          protezione dei consumatori (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE); 
              4) direttiva (UE) 2019/2177 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  18  dicembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          (solvibilita' II), la  direttiva  2014/65/UE,  relativa  ai
          mercati degli strumenti finanziari,  e  la  direttiva  (UE)
          2015/849, relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
          finanziario a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
          terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              5) direttiva (UE) 2020/1057 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 luglio  2020,  che  stabilisce  norme
          specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE  e  la
          direttiva  2014/67/UE  sul  distacco  dei  conducenti   nel
          settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
          2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
          e il regolamento (UE) n. 1024/2012; 
              6) direttiva (UE) 2020/1504 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  ottobre  2020,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              7) direttiva (UE) 2020/1828 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa  alle  azioni
          rappresentative a tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori e che abroga  la  direttiva  2009/22/CE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE); 
              8) direttiva (UE) 2020/2184 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  16  dicembre  2020,  concernente   la
          qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la  direttiva
          2014/65/UE   per   quanto   riguarda   gli   obblighi    di
          informazione, la governance del  prodotto  e  i  limiti  di
          posizione, e le direttive 2013/36/UE e  (UE)  2019/878  per
          quanto  riguarda  la  loro  applicazione  alle  imprese  di
          investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo
          2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  relativa
          alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; 
              11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 7 luglio 2021,  sulla  razionalizzazione
          delle misure per promuovere  la  realizzazione  della  rete
          transeuropea dei trasporti (TEN-T); 
              12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 ottobre  2021,  sulle  condizioni  di
          ingresso e soggiorno  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che
          intendano svolgere  lavori  altamente  qualificati,  e  che
          abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio; 
              13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  dicembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva  2009/65/CE  per  quanto   riguarda   l'uso   dei
          documenti contenenti le informazioni chiave da parte  delle
          societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
          in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE).» 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  93-bis,  98-ter,
          98-quater, 191-ter, 194-quater  e  194-septies  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo  e
          nel Capo I del Titolo III si intendono per: 
                  a)  «regolamento   prospetto»:   regolamento   (UE)
          2017/1129 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2017; 
                  b)  «disposizioni  attuative»:  gli  atti  delegati
          adottati dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          44 del regolamento prospetto e le relative  norme  tecniche
          di  regolamentazione  e  di   attuazione   adottate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 24 novembre 2010; 
                  b-bis) «regolamento (UE) 2019/1156»: il regolamento
          (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20   giugno   2019,   per   facilitare   la   distribuzione
          transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
          e che modifica i regolamenti  (UE)  n.  345/2013,  (UE)  n.
          346/2013 e (UE) n. 1286/2014; 
                  c)  «titoli»:  i   valori   mobiliari   individuati
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; 
                  d) «responsabile del collocamento»: il soggetto che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
                  e) «Stato membro d'origine»: 
                    1) in relazione all'offerta di titoli,  lo  Stato
          membro  d'origine  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera m), del regolamento prospetto; 
                    2) in relazione all'offerta di quote o azioni  di
          Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
          stato costituito; 
                  f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro  della
          UE in  cui  viene  effettuata  l'offerta  o  viene  chiesta
          l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
          qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine. 
                  f-bis) «KIID»: il documento previsto  dall'articolo
          78    della     direttiva     2009/65/CE     recante     le
          informazioni-chiave   sulle   caratteristiche    essenziali
          dell'OICVM, da fornire agli investitori in  modo  che  essi
          possano ragionevolmente comprendere la natura  e  i  rischi
          dell'investimento  proposto  e  assumere,  di  conseguenza,
          decisioni  di  investimento   informate,   e   redatto   in
          conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative
          disposizioni di attuazione dell'Unione europea; 
              f-ter) «KID»: il documento contenente  le  informazioni
          chiave  per  i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio   e
          assicurativi preassemblati  previsto  dall'articolo  5  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014.» 
                «Art. 98-ter (KID e prospetto).  -  1.  L'offerta  al
          pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA  UE
          e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel
          caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione  sono
          allegati   il   KID   e   il   prospetto   destinati   alla
          pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani  aperti,
          FIA  UE  e  non  UE,  alla  comunicazione  e'  allegata  la
          documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai  sensi
          dell'articolo 98-quater, lettera a-bis). 
                2. (abrogato). 
                3. Il prospetto deve consentire agli  investitori  di
          poter ragionevolmente comprendere  la  natura  e  i  rischi
          dell'investimento proposto e,  di  conseguenza,  effettuare
          una  scelta  consapevole  in  merito  all'investimento.  Il
          prospetto ha natura precontrattuale. 
                4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. 
                5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE,
          il KID e il prospetto possono essere pubblicati  in  Italia
          una volta  espletata  la  procedura  di  notifica  prevista
          dall'articolo 42. 
                5-bis. Nel caso di offerta al  pubblico  di  quote  o
          azioni di FIA italiani, di FIA  UE  e  non  UE  aperti,  la
          documentazione  d'offerta  e'  pubblicata  quando   si   e'
          conclusa  la  procedura   prevista   dall'articolo   43   o
          dall'articolo  44  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione.» 
                «Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La
          Consob detta con  regolamento  disposizioni  di  attuazione
          della presente sezione  anche  differenziate  in  relazione
          alle caratteristiche degli OICR aperti, degli  emittenti  e
          dei mercati. In armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione
          europea, il regolamento stabilisce in particolare: 
                  a) il contenuto della comunicazione alla  Consob  e
          del prospetto relativo all'offerta di  quote  o  azioni  di
          OICVM  italiani,  nonche'  le  modalita'  e  i  termini  di
          pubblicazione  del  prospetto,  il  regime  di  consegna  e
          l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto; 
                  a-bis) il contenuto della documentazione  d'offerta
          di quote o azioni di FIA italiani, FIA  UE  e  non  UE,  il
          relativo regime di consegna e di pubblicazione; 
                  a-ter)  il  regime  linguistico  del  KIID  e   del
          prospetto; 
                  b)  le  modalita'  da  osservare   per   diffondere
          notizie, svolgere indagini di  mercato  ovvero  raccogliere
          intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 42-bis; 
                  c) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche
          al fine di assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  i
          destinatari. 
                2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
          Consob  puo'  consentire,  su  istanza   degli   offerenti,
          l'inserimento    nella    documentazione    d'offerta    di
          informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste  dal
          regolamento di cui al comma 1.» 
                «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di  sottoscrizione
          e di vendita e ammissione  alle  negoziazioni  di  quote  o
          azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 193-quinquies, chiunque  effettua  un'offerta
          al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e
          98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di
          euro. La stessa sanzione si applica in caso  di  violazione
          dell'articolo 98,  limitatamente  ai  casi  di  offerta  al
          pubblico di quote o azioni  di  FIA  chiusi  per  le  quali
          l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3,
          e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero  le  relative  disposizioni
          generali  o  particolari  emanate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo  98-quater,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a  cinque
          milioni di euro. Le medesime  sanzioni  si  applicano  alla
          violazione   dell'articolo   101    e    alla    violazione
          dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156,  quando  le
          stesse sono commesse  nell'ambito  di  un'offerta  di  OICR
          aperti. 
                3. Se la violazione e' commessa da una societa' o  un
          ente,  l'importo  massimo  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dai commi 1 e  2  e'  elevato  fino  al
          dieci per cento  del  fatturato,  quando  tale  importo  e'
          superiore a cinque  milioni  di  euro  e  il  fatturato  e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
          commi 1 e 2 si  applicano  nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali  e  del  personale  della  societa'  o  dell'ente
          responsabile   della   violazione,   nei   casi    previsti
          dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
                5. Alle violazioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
                6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5,
          l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          previste dal comma 1, importa  la  perdita  temporanea  dei
          requisiti di idoneita' previsti dal  presente  decreto  per
          gli  esponenti  aziendali  dei  soggetti  abilitati  e  dei
          requisiti previsti per i  consulenti  finanziari  abilitati
          all'offerta  fuori  sede,  per  i   consulenti   finanziari
          autonomi e per gli esponenti aziendali  delle  societa'  di
          consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea  ad
          assumere  incarichi   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
          mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in  maniera
          rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
          sanzione amministrativa accessoria ha durata non  inferiore
          a due mesi e non superiore a tre anni. 
                7. Nei confronti dell'emittente o della  persona  che
          chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni  di
          Oicr aperti,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere  a)  e
          b), e 4, ovvero  delle  relative  disposizioni  generali  o
          particolari emanate dalla Consob, si  applica  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    cinquemila    euro    a
          settecentocinquantamila euro. 
                8. Alle violazioni previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.» 
                «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi  3
          e 4, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                c-ter) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                c-quater)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                c-quinquies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                c-sexies)  delle  norme   previste   dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                c-septies)     delle     disposizioni      richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5; 
                c-octies) delle norme del regolamento (UE)  2019/2033
          richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                c-novies)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c-decies) delle norme del regolamento (UE)  2017/2402
          richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.» 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis;  24-bis;29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter,   comma   3;   98-ter.1,   commi   3   e    4;    e
          187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni
          attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                  c)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   63,
          paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  d)  delle  norme   richiamate   dall'articolo   24,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
          la  mancata  osservanza  delle  misure  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
          comma 1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e del regolamento (UE) 2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  e-quinquies) delle norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  e-sexies)     delle     disposizioni     richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5; 
                  e-septies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)
          2019/2033  richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle
          relative disposizioni attuative; 
                  e-octies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  e-novies)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.»